libertà Fondamentali

Progetto Speranza, lotta all’ eutanasia.

Data di pubblicazione: Marzo 29, 2026

La CEDU, in merito al suicidio assistito o eutanasia, ai sensi dell'articolo 8, rubricato diritto al rispetto della vita privata, riconosce agli Stati membri un'ampia discrezionalità, come nel caso Pretty c. Regno Unito o Gross c. Svizzera. Nel caso di Noelia Castillo Ramos, 25enne spagnola paraplegica, che ha tentato il suicidio subito dopo un tentativo di stupro di gruppo e che era già stata abusata dal compagno, mentre dormiva, così narrano le notizie di cronaca, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, CEDU, ha confermato la giurisprudenza interna spagnola, togliendo ogni speranza ai genitori che volevano prendersi cura di lei, al di là delle beghe familiari. Le corti spagnole, tra cui la Corte Suprema, hanno accolto le ragioni della ragazza, stabilendo che il suo diritto di autodeterminarsi e le sue condizioni di salute irreversibili, fossero sufficienti ad autorizzare un suicidio assistito. Allora, la domanda nasce spontanea: circa la ricostruzione della sua spina dorsale, qual'e' stata la posizione dei sanitari e dei giudici nazionali e comunitari? Il diritto alla vita è un diritto umano inalienabile, inviolabile ed incessibile erga omnes. In Italia, il diritto alla vita, è tutelato dalla Costituzione sulla scia degli artt. 2, 3, 27, 32, dalla CEDU, alla luce dell'art. 2 e dalla Carta UE sulla scorta dell'art. 2. Il dovere dello Stato, è preservare la vita e di non toglierla intenzionalmente, garantendo salute, integrità fisica, dignità, fin dal grembo. Il Consenso Informato disciplinato dalla Legge 219/2017, sancisce il diritto alla vita e alla salute, per quanto concerne i trattamenti sanitari, dando preminenza alla dignità della persona umana e al divieto di accanimento terapeutico. Emblema del diritto alla vita, è l'Articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, proclamata nel 1948, in virtù del quale: "Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona". L'Articolo 3 è correlato al divieto di schiavitù, di cui all' art. 4 e di tortura , ex Art. 5, che garantiscono la protezione fisica e la sicurezza. La Dichiarazione, all'art. 25, prevede il diritto a un tenore di vita sufficiente, per assicurare salute, benessere ed una vita dignitosa. Il diritto internazionale, tutela la vita, ai sensi dell'Articolo 6 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966 e della Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989, il quale all' Articolo 6, riconosce e garantisce il diritto alla vita dell'infanzia. Ritenendo che debba consentirsi sempre ed in ogni caso, ad una persona, di ravvedersi sulle proprie decisioni, inerenti la volontà di sottoporsi al suicidio assistito, ritenendo che la sanità, dal punto di vista etico e deontologico, ha il dovere di mantenere viva la speranza del futuro, in ogni paziente, anche alla luce dell'evoluzione scientifica, fino all' ultimo giorno del richiesto suicidio assistito e non può ostacolare un'eventuale volontà di revoca, adducendo motivazioni correlate al trapianto degli organi, altrimenti si verificherebbe la reiterazione del caso del piccolo Domenico, morto nel 2026, presso l' Ospedale Monaldi di Napoli, poiché già espiantato e privato del suo cuoricino, prima di averne uno disponibile e sano, evidenzio la necessità di dar seguito ad una proposta che faccia guardare il futuro, con nuovi occhi, l' ho denominata "PROGETTO SPERANZA" ed è volta ad istituire un percorso di rinascita per tutti i pazienti con gravi patologie fisiche e profonda depressione, attraverso l' ausilio della Clown terapy, terapia del sorriso e della pet terapy, con l' ausilio di animali appositamente addestrati, soprattutto per coloro che scelgono la strada del suicidio assistito, a seguito di grave depressione, derivante da violenze fisiche, psicologiche, contrasti familiari, contesti sociali degradati e gravissime patologie fisiche, terminali e non, per aiutarli a guardare avanti e a non perdere la speranza di rialzarsi nello spirito e nel corpo, grazie all' avanzata della ricerca scientifica. La Sentenza della Corte Costituzionale 242/2019, ha sancito, a seguito del "caso Cappato" inerente la morte di Fabiano Antoniani, DJ Fabo, "l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 580 del codice penale, dichiarando che l'aiuto al suicidio non è punibile quando sono rispettate quattro condizioni specifiche e procedurali: patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, fisiche o psicologiche, trattamento di sostegno vitale ossia, il paziente è tenuto in vita attraverso trattamenti di sostegno vitali, come ad es. ventilazione assistita, alimentazione/idratazione artificiale e capacità di intendere e di volere. Chiedo che venga introdotta una commissione medica, nella procedura per l' eutanasia, prima della firma del consenso del paziente, il giorno stesso, composta da psichiatri provenienti da tutto il Paese ed una rappresentanza internazionale, anche in videocall, che valutino la capacità di intendere e volere del paziente, alla luce della cartella medica, della storia clinica, quindi dell'anamnesi prossima, remota, familiare, fisiologica, patologica/sociale del paziente. Chiedo che venga istituita la " partecipazione diretta " del richiedente il suicidio assistito, innanzi alla Corte Costituzionale e alla CEDU, in caso di ricorso, affinché più giudici possano agire per legge e per coscienza, guardando negli occhi il paziente , accertando se ha subito pressioni per il trapianto di organi, accertando de visu, le sue effettive condizioni mentali, accertando ripensamenti e possibilità di nuove cure fisiche e psichiatriche alla luce dell' evoluzione scientifica continua. Alla piccola Noelia, dedico questo intervento, affinché le ali che ti sono state tolte in vita, ti vengano restituite ora che il tuo corpo ci ha lasciati ma non la tua anima. Confido nel sostegno internazionale di magistratura, sanitari e Classe Forense.Dr.ssa Francesca Accetta