libertà Fondamentali

Lo status di rifugiato

La Convenzione di Ginevra del 1951 rappresenta la norma internazionale fondamentale per la tutela dei rifugiati. Essa indica i soggetti tutelati, i rispettivi diritti e gli indirizzi rivolti agli Stati Parti. Con la Risoluzione delle Nazioni Unite 428 del 1950, e' stato istituito un organo sussidiario dell'Assemblea Generale, l'UNHCR, ossia, l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, in virtu' della quale, gli Stati, devono collaborare con l'Alto Commissariato, che riveste una funzione esclusivamente socio-umanitaria. L'Unhcr offre protezione internazionale e assistenza materiale a diversi tipi di rifugiati ma, i propri atti, non rivestono portata giuridica vincolante. Il trattato, contiene all'art. 1, la c.d. clausola di inclusione ed indica il rifugiato come "chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trovi fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non puo' o per tale timore , non vuole domandare la protezione di detto Stato, oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimemti, non puo' o per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi". Per essere riconosciuto tale, occorre che sussistano una serie di requisiti: non trovarsi nello Stato di cittadinanza o di residenza abituale; temere di essere perseguitati per motivi inerenti la razza, la religione, la nazionalita', per le opinioni politiche e la mancata protezione dello Stato di appartenenza. I tribunali interni ed internazionali, hanno definito la persecuzione, " una grave privazione dei diritti fondamentali della persona". Pertanto lo status di rifugiato, prescinde da un eventuale conflitto bellico, dalla situazione politica o da calamita' naturali e viene valutata la fattispecie concreta.