La legge islamica, disciplina le fattispecie criminose e le relative sanzioni. Le condotte più gravi, prevedono l'applicazione di castighi definiti hudud, mentre quelle più lievi inerenti la vendetta privata o ginayat, variano in base al grado di colpevolezza e alla condotta del soggetto, prevedendo l' applicazione della legge del taglione (qisas), il versamento diversificato del prezzo del sangue (dija), quale risarcimento per ovviare ad un'eventuale sanzione e l'espiazione (kaffara). Nel diritto mussulmano, la vendetta privata rappresenta il modo "per comporre i fatti di sangue". Pertanto, la legge del taglione, viene applicata alle condotte che ledono il diritto alla vita, come nel caso dell'omicidio ovvero che danneggiano il corpo, diminuendone le facoltà, come nell' ipotesi delle lesioni. Talvolta, al quisas, si sopperisce con una pena pecuniaria ed una sanzione espiatoria religiosa. La legge del taglione, era indice di civiltà e legalità. L'istituto della prescrizione nel Corano, c.d. "garanzia di vita", regolamenta la violenza privata che, non era disciplinata , prima dell'affermarsi delle istituzioni giuridiche nell'Islam. Pertanto, condotte come torti, lesioni, omicidi, prevedevano punizioni incondizionate che davano vita a incessanti e crudeli faide ritorsive. Quindi , da una semplice lesione, derivava una strage , con l'assassinio di intere famiglie. In seguito, per ogni fattispecie criminosa, è stata prevista una sanzione che varia in base al grado di colpevolezza del soggetto agente. Quindi, l'omicidio doloso prevede l'applicazione della legge del taglione, quello colposo, il pagamento del prezzo del sangue, la condotta quasi-intenzionale è punita con una pena pecuniaria e l'espiazione religiosa. Infine , le lesioni volontarie , vengono punite con la legge del taglione mentre quelle colpose, con una sanzione pecuniaria. L'ordinamento giuridico italiano, regolamenta il reato di violenza privata, previsto e punito dall'art. 610 c.p., il quale stabilisce che: "Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena e' aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.". Per definizione, il diritto all'autodeterminazione della persona, è definito come "autonomia e indipendenza da influenze esterne e collegata, sul piano normativo, al diritto di non subire interferenze nella sfera intangibile e privata delle scelte personali", quindi, si mette in evidenza, la libertà di espressione dell’uomo, in relazione alla sfera intima e alla libertà di scelta nella vita sociale e relazionale. Qualora vi siano contrasti tra i diritti umani internazionali e i diritti degli stati, i primi prevalgono. Il diritto all’autodeterminazione trova inoltre, una forte tutela nella nostra carta costituzionale del 1948, nell’articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite, nonché nell’articolo 8 della CEDU. "La libertà senza civiltà,la libertà senza la possibilità di vivere in pace, non è vera libertà", Nelson Mandela.
Il reato di violenza privata nell’Islam