libertà Fondamentali

Beni culturali, patrimonio dell’umanità

I conflitti armati, non conducono soltanto alla perdita di vite umane ma talvolta, danni immani, concernono anche la perdita di beni culturali di rilevante importanza. L'art. 27 della Convenzione dell'Aja del 1907, del relativo Regolamento, sanciva che le parti coinvolte in un conflitto armato, non potessero colpire gli edifici destinati al culto, alla beneficenza, all'arte , alla scienza, con particolare riguardo agli ospedali e alle località di raccolta di malati e feriti. Tali beni erano contraddistinti da un segno, affinché venissero identificati dall' avversario belligerante. Le convenzioni previste in materia, equiparavano la proprietà privata ai beni artistici e alla scienza delle istituzioni, con conseguente divieto di distruggere, confiscare, impossessarsi e saccheggiare. In particolare era vietata ogni distruzione, appropriazione e danneggiamento doloso dei monumenti di valore storico - artistico. Tali convenzioni venivano applicate soltanto ai conflitti armati internazionali, cioè alle guerre. L'applicazione della clausola "si omnes" derivava dal rispettivo adempimento di tutti gli Stati belligeranti. Tra la normativa inerente la protezione dei beni culturali, rammentiamo le convenzioni del 1899 e del 1907 , ma lo strumento internazionale fondamentale, è la Convenzione dell'Aja del 1954, per la protezione dei beni culturali, in caso di conflitto armato. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura, cura con particolare riguardo, la protezione dei beni culturali in tempo di guerra, previa iniziativa dell' UNESCO. Il Preambolo chiarisce che i danni ai beni culturali, rappresentano un danno al patrimonio culturale dell'umanità intera, considerato che, ogni popolo, contribuisce alla cultura universale. La Convenzione del 1954 , colma i vulnus delle convenzioni del 1899 e del 1907. Questa Convenzione, si applica in ogni caso di conflitto armato. La Convenzione dell'Aja del 1954, ripudia la clausola "si omnes", essendo la Convenzione sempre applicabile anche se taluni Stati coinvolti, non vi aderiscono. L'art. 19, tutela i beni culturali anche in caso di conflitto armato non internazionale e,lo Stato occupante, deve assicurare la salvaguardia e la conservazione dei beni culturali dello Stato occupato. I beni soggetti a protezione generale non possono essere impiegati per fini militari o comunque per finalità che li esporrebbero a danni da conflitto armato. Il Protocollo del 1954 stabilisce che nell'ipotesi di occupazione di un territorio , la Potenza belligerante, è tenuta a prevenire l'esportazione dei beni culturali del territorio occupato. I beni soggetti a protezione speciale, sono iscritti nel registro internazionale e prevedono, quali eccezioni, la necessità militare di derogare al non utilizzo dei beni culturali per finalità militari o quale oggetto di attacco e, se uno Stato non rispetta gli obblighi convenzionali in materia , l'avversario si considera svincolato dal dover garantire l'immunità del bene culturale, soltanto dopo aver richiesto la cessazione della condotta illecita, "entro un periodo ragionevole". Fondamentale è l'art. 28, il quale prevede sanzioni penali e disciplinari verso coloro che abbiano commesso infrazioni ovvero ordinato di infrangere la Convenzione, a prescindere dalla nazionalità di appartenenza. Per i crimini di guerra è sempre prevista la sanzione penale e non anche la sanzione disciplinare, sancita dalla Convenzione del 1954. Tuttavia, l'evoluzione legislativa del diritto internazionale, ha individuato quali crimini di guerra, anche talune violazioni delle norme a tutela del patrimonio culturale. Il I Protocollo addizionale del 1977, art. 85, identifica quale crimine di guerra, anche un attacco contro i monumenti storici, i luoghi di culto, le opere d'arte, non ubicati in prossimità di obiettivi militari, ai quali sia stata accordata una "protezione speciale in base ad un accordo particolare". Salviamo anche la memoria storico-artistica dell'umanità. Dr.ssa Francesca Accetta Specializzata in professioni legali Abilitata all'esercizio della professione Forense, Esperta in criminologia e psicologia Forense, Master II livello Area Internazionale "Il contrasto al terrorismo internazionale: radicalizzazione, cyberjiad, Intelligence e comunicazione strategica", Giornalista presso International Press Germania, Polizia Penitenziaria