Nell'ambito delle fonti del diritto internazionale dei diritti umani, riveste un ruolo imprescindibile la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1988, al quale spettano i diritti umani fondamentali, previsti dai due Patti internazionali delle Nazioni Unite del 1966. Gia' nel 1949, le quattro Convenzioni di Ginevra, hanno affermato il ripudio della guerra in tutta la sua crudelta'. Nel dettaglio, la Quarta Convenzione concerne la tutela dei civili in tempo di guerra, con una particolare attenzione alla tutela dei minori. Nel 1974, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite,con risoluzione 3318, ha proclamato la Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei bambini durante i conflitti armati, volta a perseguire le violenze, le rappresaglie nei riguardi dei civili e a richiamare gli Stati al rispetto di quanto sancito nelle Convenzioni di Ginevra, avverso le condotte disumane e degradanti, che sacrificano donne e bambini, eseguendo arresti di massa e fucilazioni. In termini di tutela dei minori, nel 1999, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha adottato 6 risoluzioni a tutela dei fanciulli, vittime dei conflitti armati. Nello specifico, il diritto umanitario ha effetti erga ommes e trova attuazione nei casi di conflitto armato e di occupazione militare, fino alla cessazione delle ostilita', attraverso gli accordi di pace. Le peculiarita' fondamentali del diritto internazionale umanitario, riguardano la sua applicazione ratione personae e, il diritto al rispetto della dignita' dell'individuo. La protezione della popolazione civile si uniforma al criterio ratione loci. Eseguendo un breve excursus normativo, le Convenzioni di Ginevra del 1949 ed i Protocolli Addizionali del 1977, definiscono e differenziano i conflitti armati internazionali e non internazionali. Nel dettaglio, il Regolamento correlato alla Convenzione dell'Aja del 1907, stabilisce i diritti e gli obblighi dell'occupante. Lo Stato occupante ha la responsabilita' dei diritti fondamentali della popolazione occupata, tra cui il diritto ad un adeguato standard di vita, al libero transito nei corridoi umanitari, la tutela di madri e donne incinte. Fondamentali sono le operazioni di peacekeeping volte a garantire e a mantenere la pace nel caso in cui l'inasprirsi dei conflitti interni, possa rappresentare una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale. Tali operazioni sono rinvenibili nel Cap. VI della Carta delle Nazioni Unite ovvero nel Cap. VII della Carta, di cui agli artt. 39,40 e 42. Art. 1 della legge del Cuore "restituite il sorriso ai bambini...".
Art. 1 della legge del Cuore